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Rifugiati politici per continuare a credere

Dopo la sentenza odierna della Corte di giustizia europea, anche chi subirà persecuzioni religiose potrà godere dello status di rifugiato politico

È necessario riconoscere lo status di rifugiato in Europa alle persone straniere che nel loro Paese di fatto non sono in condizione di esercitare pienamente la propria religione, in privato o in pubblico. Lo conferma una sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa al caso di due pakistani appartenenti alla comunità musulmana “Ahmadiyya”, un movimento riformatore dell’Islam considerato eretico: «In Pakistan – ha precisato la Corte di Lussemburgo – il codice penale dispone che i membri della comunità Ahmadiyya sono passibili di una pena fino a tre anni di reclusione se affermano di essere musulmani, se qualificano come Islam la propria fede, se pregano o propagano la propria religione».

La Corte ha quindi ricordato che secondo la direttiva sullo status dei rifugiati, gli Stati dell’unione Europea devono riconoscere in linea di principio lo status di rifugiato, concedendo l’asilo al cittadino di un pase membro che tema di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale nel proprio Paese: «Un atto – hanno chiarito i giudici – può essere considerato persecuzione se è sufficientemente grave da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali».

La sede della Corte di giustizia Ue

Il caso in questione, peraltro, è giunto all’esame della Corte europea in quanto le autorità tedesche avevano precedentemente respinto le domande di asilo dei due richiedenti pakistani, ritenendo che le restrizioni della pratica religiosa in pubblico imposte  agli ahmadi non configuravano una persecuzione ai fini dell’asilo. Così, la Corte amministrativa federale di Germania ha quindi richiesto alla Corte di giustizia europea di precisare quali restrizioni alla pratica di una religione, rappresentino una persecuzione dalla quale possa conseguire il riconoscimento della status di rifugiato.

Una richiesta, quest’ultima, a cui ha risposto la sentenza dalla Corte: «Solo talune forme – ha sottolineato la Corte di giustizia europea – di grave violazione del diritto alla libertà di religione, e non qualsiasi violazione di tale diritto, possono costituire un atto di persecuzione che obblighi le autorità competenti a concedere lo status di rifugiato. Gli atti idonei a costituire una violazione grave comprendono azioni che colpiscono la libertà dell’interessato non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente».

Per queste ragioni, non è il carattere pubblico o privato oppure collettivo o individuale della manifestazione e della pratica religiosa, bensì la gravità delle misure o delle sanzioni adottate o che potrebbero essere adottate nei confronti del soggetto in questione, che determinerà se una violazione del diritto alla libertà di religione possa essere considerata una persecuzione: «Una violazione del diritto di religione – ha infine concluso la Corte – può costituire una persecuzione qualora il richiedente asilo, a causa dell’esercizio di tale libertà nel suo Paese d’origine, corra un rischio effettivo di essere perseguitato o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti».

About Davide De Amicis (4378 Articles)
Nato a Pescara il 9 novembre 1985, laureato in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Teramo, è giornalista professionista. Dal 2010 è redattore del portale La Porzione.it e dal 2020 è direttore responsabile di Radio Speranza, la radio della Chiesa di Pescara-Penne. Dal 2007 al 2020 ha collaborato con la redazione pescarese del quotidiano Il Messaggero. In passato è stato direttore responsabile della testata giornalistica online Jlive radio, ha collaborato con Radio Speranza, scritto sulla pagina pescarese del quotidiano "Avvenire" e sul quotidiano locale Abruzzo Oggi.
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