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Biotestamento: “Introdotta l’eutanasia omissiva da sospensione di cure”

"La stragrande maggioranza di medici, specialisti, oncologi, bioeticisti, giuristi, associazioni di cittadini auditi dal Senato (ben 37 su 42) - ricorda Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita - hanno argomentato che il disegno di legge andava modificato, ognuno portando, con competenza, motivazioni serie e puntuali. Rimane un grave errore politico e culturale, una vera e propria eclissi della ragione, con sicure ricadute sociali"

Lo ha affermato ieri il presidente del Movimento per la vita Gian Luigi Gigli, commentando l’approvazione della legge sul biotestamento in Senato

Ieri, alle ore 11,42, il Senato ha approvato in via definitiva, con 180 voti favorevoli, 71 contrari e sei astenuti il disegno di legge 2801, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (Dat), già approvato dalla Camera dei deputati.

Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita

Un provvedimento, duramente contestato dai movimenti pro life e dal mondo cattolico, a partire dal Movimento per la vita Anche il Movimento per la vita: «Con l’approvazione della legge sul cosiddetto biotestamento – denuncia il presidente Gian Luigi Gigli -, si è introdotta l’eutanasia omissiva da sospensione di cure nel nostro ordinamento, spingendo l’Italia su un pendio scivoloso che vedrà altre e peggiori offese al diritto alla vita. Era davvero questa legge la priorità di fine legislatura? È tragico che in un Paese sempre più vecchio e con sempre meno nascite, invece di mettere in atto valide politiche familiari e di sostenere forme di relazioni più solidali, la priorità sia divenuta quella di aiutare le tendenze suicidarie degli individui». A detta di Gigli la fotografia scattata ieri dell’Italia, la rappresenta come un Paese votato all’estinzione e privo di speranza nel futuro: «Per questo – osserva -, ci sarebbe estremo bisogno di accogliere l’invito del presidente della Cei, ricomponendo la frattura che si è determinata in politica tra cattolici del sociale e cattolici della morale».

Ma guardando ai contenuti, la legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (Dat), si compone di otto articoli. L’articolo 1 si apre affermando “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autoderminazione della persona” e stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”, su cui si basa “la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”. Al comma 5 si riafferma il principio che “ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in partequalsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario”. Estremamente controverso è il passaggio in cui si definiscono “trattamenti sanitari” anche “la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale”.

Nell’ambito del medesimo articolo un altro punto cruciale, non privo di ambiguità, è costituito dal comma 6. “Il medico – si legge nel testo – è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile e penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali”. Peraltro (comma 9) “la piena e corretta attuazione” della legge resta in ogni caso a carico di “ogni struttura sanitaria pubblica o privata”. Il che implica, per esempio, l’impossibilità degli ospedali d’ispirazione cristiana di sottrarsi a pratiche eticamente inaccettabili.

L’aula del Senato

L’articolo 2 si sofferma sulla necessità di un’appropriata terapia del dolore, da garantire anche nelle situazioni in cui il malato abbia rifiutato le terapie indicate dal medico. In particolare, nel comma 2, si esplicita il rifiuto dell’accanimento terapeutico. Nell’articolo 3 viene affrontato il tema del consenso dei minori e delle persone incapaci. Nel primo caso sono i genitori ad esprimerlo; analoga impostazione nel secondo caso, che chiama in causa tutori e amministratori di sostegno, in relazione alla diversità delle situazioni e del grado di incapacità.

L’articolo 4 introduce le “disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”, può esprimere “le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. Secondo la legge, comunque, le “disposizioni” devono essere redatte “per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza” (che “provvede l’annotazione in apposito registro, ove istituito”) o, in certi casi, presso le strutture sanitarie.

L’articolo 5 disciplina “la pianificazione condivisa delle cure tra il paziente e il medico”, a cui i sanitari sono tenuti ad attenersi “qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”, rispetto “all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”L’articolo 6 introduce una sorta di sanatoria per tutte le dichiarazioni autonomamente depositate presso i Comuni o i notai prima dell’entrata in vigore della legge. Una norma transitoria che ha fatto discutere anche perché, in assenza di un registro nazionale delle Dat, si rischia di avere una situazione di dispersione e di incertezza. L’articolo 7 stabilisce che l’applicazione della legge avvenga senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Su tale applicazione, secondo l’articolo 8, il Ministro della Salute relazionerà al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno.

Alberto Gambino, presidente associazione Scienza&Vita

Una legge, quella sul biotestamento, che ha diviso il mondo scientifico: «La stragrande maggioranza di medici, specialisti, oncologi, bioeticisti, giuristi, associazioni di cittadini auditi dal Senato (ben 37 su 42) – ricorda Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita e prorettore dell’Università Europea di Roma – hanno argomentato che il disegno di legge andava modificato, ognuno portando, con competenza, motivazioni serie e puntuali. Perché ora il Senato sia rimasto sordo a questi rilievi ed abbia approvato un testo non condiviso dalla stragrande maggioranza di coloro che si occupano da sempre di sanità e fragilità dei pazienti non è un mistero ed è chiaramente legato ad un intento elettoralistico, ma rimane un grave errore politico e culturale, una vera e propria eclissi della ragione, con sicure ricadute sociali. Saremo sommersi da slogan che inneggeranno alla vittoria dei diritti civili e, così, qualcuno penserà di ricompattare un elettorato che prima o poi – però – si accorgerà sulla sua pelle del drammatico peggioramento delle prassi sanitarie italiane provocate dall’approvazione di una legge, monca della doverosa doppia lettura che il Senato – salvato dagli elettori referendari – non ha voluto effettuare. Ora ci impegneremo per scongiurare derive di abbandono terapeutico dei pazienti più fragili e indifesi provocate dalla lettura autodeterministica di questa legge».

About Davide De Amicis (3863 Articles)
Nato a Pescara il 9 novembre 1985, laureato in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Teramo, è giornalista professionista. Dal 2010 è redattore del portale La Porzione.it e dal 2020 è direttore responsabile di Radio Speranza, la radio della Chiesa di Pescara-Penne. Dal 2007 al 2020 ha collaborato con la redazione pescarese del quotidiano Il Messaggero. In passato è stato direttore responsabile della testata giornalistica online Jlive radio, ha collaborato con Radio Speranza, scritto sulla pagina pescarese del quotidiano "Avvenire" e sul quotidiano locale Abruzzo Oggi.
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