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Recupero Ici alla Chiesa: “Vorrei vedere come farebbe lo Stato senza di noi!”

I corpi intermedi laici e religiosi, sui quali per molti secoli il nostro Paese è stato fondato, sono sotto attacco - sottolinea Lorenzo Del Federico, ordinario di Diritto tributario dell'Università D'Annunzio -. Dobbiamo svegliarci e difendere i corpi intermedi, compreso gli enti religiosi e il mondo della cooperazione, recuperando il principio di sussidiarietà che è un principio costituzionale italiano ed europeo"

Lo ha affermato l’arcivescovo Valentinetti intervenendo, il 14 febbraio scorso, ad un incontro promosso dall’Unione giuristi cattolici di Pescara

Mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne

Fa discutere la sentenza emessa il 6 novembre 2018 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che obbliga lo Stato italiano a recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa ed enti ad essa equiparati, comprese le associazioni no profit, che hanno disposto di un patrimonio immobiliare nel periodo 2006/2011. Una questione complessa, quest’ultima, dibattuta lo scorso giovedì 14 febbraio nell’ambito dell’incontro “Ici ed Imu ed enti ecclesiastici, associazioni e fondazioni secondo la Corte di giustizia”, promosso dall’Unione giuristi cattolici di Pescara, che si è svolto presso la Biblioteca G.A. Scoponi del Tribunale di Pescara.

Una sentenza appresa con sgomento e apprensione dalle autorità ecclesiastiche e dagli enti no profit: «Non lo dico con polemica, né con senso di rivalsa – commenta monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne -, ma se tutti gli enti religiosi e no profit che rientrano nell’esenzione prevista dalla legge chiudessero i battenti, vorrei vedere lo Stato come potrebbe cavarsela senza di noi, portando avanti una serie di servizi che vanno dall’attenzione ai meno abbienti agli enti che svolgono servizi educativi. Oggi si fa polemica contro le cosiddette scuole paritarie o non statali. Vorrei che qualcuno si prendesse la briga di calcolare quanto verrebbe a costare allo Stato se chiudessero tutte le scuole non statali. Altro che deficit, altro che prestito di denaro pubblico all’infinito da aprire su questo fronte. Per non parlare della dimensione della sanità e delle grandi supplenze che facciamo con gli enti no profit, onlus e quant’altro in ambito sanitario, partendo dal presupposto che lo Stato non riesce ad erogare determinati servizi allo stesso prezzo con cui li eroghiamo noi. Poi, da qui in poi, se c’è un discorso di profitto che può tornare a beneficio della realtà, non venendo redistribuito in maniera controllata, è un altro discorso. È molto facile fare di tutto l’erba un fascio, dicendo “Ma voi guadagnate su quello che fate”. A parte che il guadagno l’andrei a verificare molto seriamente, ma non perché c’è qualche furbo devono essere penalizzati tutti. Allora, servirebbe condurre un approfondimento da un punto di vista giuridico-economico-finanziario, ma anche morale perché questo fa la differenza. Il principio di sussidiarietà dovrebbe venirci incontro nel rispetto di quello che facciamo, dandoci quelli aiuti necessari importanti per le nostra attività».

Da sinistra Guido Dezio, Gabriella Pollio, Lorenzo Del Federico e infine l’arcivescovo Valentinetti

Una presa di posizione netta, quest’ultima, in riferimento all’atto giuridico emanato dalla Corte di giustizia europea analizzato dettagliatamente: «La sentenza – spiega Lorenzo Del Federico, ordinario di Diritto tributario all’Università di Chieti – fa riferimento alla procedura d’infrazione aperta contro l’Italia dalla Commissione europea nel 2007-2008-2009, che ha degli autori ben precisi. C’è la Scuola Montessori, il Partito radicale e una persona fisica che gestisce una struttura alberghiera che si ritiene lesa nel settore concorrenziale dagli enti ecclesiastici. La Commissione apre la procedura d’infrazione, nel 2011-2012 il governo Monti sopraggiunge e con un intervento di alta diplomazia istituzionale riesce, per un verso, ad intervenire sul regime che sarebbe stato censurato irrimediabilmente e, per l’altro verso, ad indirizzare la Commissione europea verso una soluzione di non recuperabilità in concreto degli aiuti di Stato, per difficoltà pratiche e applicative. Ma il Partito radicale, la Scuola Montessori e il titolare dell’attività alberghiera hanno impugnato la decisione della Commissione europea, che per un verso dice che gli aiuti di Stato non sono recuperabili, ma a monte dice che il vecchio regime Ici-Ici era un regime di aiuto, davanti al Tribunale dell’Unione europea che confermato la decisione della Commissione europea. Così i ricorrenti hanno fatto appello anche alla Corte di giustizia europea che gli ha dato ragione, affermando che il regime Ici antecedente la riforma del 2011-2012 era un aiuto di Stato illecito, giacché non notificato. Il successivo regime Imu, invece, è stato decretato compatibile con il sistema degli aiuti. Una decisione che è significativa, laddove la prima parte delle argomentazioni si fonda sul fatto che essendo aiuti imprescrittibili, quando lo Stato lamenta l’impossibilità di recuperarli in concreto deve svolgere una compiuta istruttoria per dimostrare che, nonostante il principio di leale collaborazione tra Stati e di buona fede, ha operato nel migliore dei modi e che ciononostante, non sia possibile il recupero. Il governo italiano e la Commissione europea questo non l’hanno fatto, quindi la prima decisione è stata annullata. Oggi, quindi, mentre è rimasta valida la legittimità degli aiuti Imu, la parte di decisione sulla non recuperabilità degli aiuti Ici – per mancate istruttoria – è stata annullata e lo Stato italiano deve procedere al recupero a meno che non svolga una completa istruttoria per dimostrare in concreto la non recuperabilità. E poi si dovrà vedere se la Commissione europea, alla quale noi “tiriamo pietre alle finestre ogni giorno”, accetterà questa logica o assumerà un atteggiamento rigido».

Oggi, in base alle normativa Imu, c’è un criterio per capire se un ente religioso, o non commerciale, svolgendo un’attività commerciale debba pagare o meno il tributo locale al Comune di riferimento: «Siccome quell’ente – precisa Del Federico – utilizza forme ed assetti sostanzialmente organizzativi di tipo commerciale, quell’ente anche se non commerciale dev’essere soggetto ai normali tributi relativi alla commercialità, quindi al pagamento dell’Imu. L’elemento fondante per capire se l’organizzazione è commerciale o meno, secondo la Corte di giustizia europea, non è come pensiamo noi giuristi italiani legata all’organizzazione dei fattori di produzione, ma dal criterio di determinazione del corrispettivo che, se è determinato in modo tale da coprire meramente i costi di funzionamento a pareggio, non farà assumere una connotazione commerciale, mentre se è costruito in termini lucrativi farà assumere una connotazione commerciale».

A partire da questo presupposto, ci sarebbe una possibile soluzione per ovviare al recupero degli aiuti passati: «A fronte dell’imminente recupero di questi fondi, perché a breve la questione esploderà – sottolinea il tributarista – se la semplice copertura dei costi fa sì che l’assetto sia compatibile con il diritto dell’Unione, il divieto di aiuti per il passato – laddove abbiamo avuto lo stesso criterio di costruzione dei costi – in via interpretativa andiamo a chiarire che non vi è spazio per il recupero degli aiuti».

Ma al di là della normativa, un ruolo determinante è quello giocato dall’orientamento assunto dai magistrati: «Che – osserva l’ordinario di Diritto tributario dell’Università D’Annunzio – seguono gli orientamenti presi dalla società e dalla politica. Negli ultimi anni, infatti, sono copiose le sentenze che bastonano gli enti religiosi, ecclesiastici e del terzo settore. Se fino al 2000/2005 c’era un trend giurisprudenziale favorevole al no profit, oggi sta accadendo esattamente il contrario e abbiamo un orientamento giurisprudenziale contrario al no profit. Lo dimostra una sentenza della Cassazione del 2015, secondo la quale l’attività alberghiera di assistenza ai pellegrini – che per decenni era stata ritenuta non commerciale – è commerciale. Oppure secondo un’altra sentenza della Cassazione, del 2017, il requisito di attività commerciale corrisponde ad un dato oggettivo. Non bastano i profili soggettivi e le finalità istituzionali, ma occorre la ricerca dell’elemento del costo e dell’onere della prova. L’ente non commerciale che ritiene di non dover pagare l’Imu in virtù dell’esenzione, dovrà dimostrare che nei locali a rischio di commercialità vi sia una destinazione ed uno svolgimento di attività non commerciali. Se c’è una porzione dell’immobile per cui l’immobile non ha destinazione esclusiva ad attività commerciale si perde, secondo l’orientamento della Cassazione, l’esenzione. Dunque i corpi intermedi laici e religiosi, sui quali per molti secoli il nostro Paese è stato fondato, sono sotto attacco. Lo ha dimostrato l’ultima legge di stabilità che ha tolto la riduzione alla metà dell’Ires, poi si sono pentiti, ma intanto ci hanno pensato e oggi è legge dello Stato. E poi il Codice del terzo settore già approvato, che però non decolla perché non vengono definiti gli ultimi decreti attuativi. E oggi qualcuno dice che neanche il Parlamento serve più». Per questo l’accademico ha lanciato un appello: «Dobbiamo svegliarci e difendere i corpi intermedi, compreso gli enti religiosi e il mondo della cooperazione – esorta il professor Lorenzo Del Federico -, recuperando il principio di sussidiarietà che è un principio costituzionale italiano ed europeo».

I professionisti del settore che hanno partecipato all’incontro

Comunque, Ici ed Imu sono tributi locali e spetterà ai Comuni ritirarli, anch’essi perplessi dalla nuova interpretazione normativa: «Io vedo che è stata compiuto un salto logico da parte della Corte di giustizia europea – afferma Guido Dezio, direttore generale del Comune di Pescara -. Nella disciplina Imu l’aiuto di Stato non è stato ravvisato, mentre è stato ravvisato nella disciplina Ici. Che concorrenza può dare, in termini di mercato, una scuola dell’obbligo se gestita da un soggetto privato non commerciale rispetto ad uno pubblico? Tutti noi sappiamo che è un segmento dove non c’è margine di profitto. Non servono studi economici, basta il buon senso per capirlo».

Intanto il Comune di Pescara ha già studiato il contesto cittadino, per applicare l’eventuale recupero dei tributi dovuti: «Abbiamo cercato di individuare la platea potenziale – racconta Gabriella Pollio, dirigente del Settore Tributi dell’amministrazione comunale -, prendendo dagli archivi gli enti ecclesiali, con partita iva e codice fiscale, per poi andare al Catasto e guardare gli immobili di proprietà. Escludendo i luoghi di culto specifici, restano scuole, convitti, conventi, luoghi in cui si pratica attività sportiva e qualche magazzino. Parliamo di immobili che vanno dai 172 ai 32 mila metri quadri, ma credo che nella maggior parte dei casi riusciremo a capire dove non si svolge un’attività commerciale. Ora tutta la nostra attività verrà incentrata sull’instaurare un dialogo con i contribuenti atti ad evitare contenziosi e così, risolvere prima la problematica. Così abbiamo già individuato 110 posizioni. Vedremo caso per caso, ma tutto dipenderà dalla volontà dell’ente che non deve vederci come controparte, ma come una realtà che cerca di entrare in contatto per trovare una soluzione».

About Davide De Amicis (4359 Articles)
Nato a Pescara il 9 novembre 1985, laureato in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Teramo, è giornalista professionista. Dal 2010 è redattore del portale La Porzione.it e dal 2020 è direttore responsabile di Radio Speranza, la radio della Chiesa di Pescara-Penne. Dal 2007 al 2020 ha collaborato con la redazione pescarese del quotidiano Il Messaggero. In passato è stato direttore responsabile della testata giornalistica online Jlive radio, ha collaborato con Radio Speranza, scritto sulla pagina pescarese del quotidiano "Avvenire" e sul quotidiano locale Abruzzo Oggi.
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