“Il referendum è nelle vostre mani: sia un voto libero e consapevole”
"Dobbiamo andare a votare - esorta monsignor Valentinetti - e, dovendo andare a votare, dobbiamo avere la coscienza chiara se dobbiamo votare sì o se dobbiamo votare no. Non è sempre detto che il legislatore debba avere l’ultima parola. È vero che la democrazia debba avere un popolo sovrano, deve esercitare i suoi diritti e i suoi doveri. Come credenti è un impegno fondamentale, non possiamo fare come gli struzzi che nascondono la testa sotto la sabbia e a dire “Ma tanto ci sono i politici che sono sempre uguali”. Saranno anche sempre uguali, ma se li vogliamo cambiare, potrebbe essere questo il momento in cui li cominciamo a cambiare"
Sabato sera è stato gremito da oltre 300 persone l’Auditorium Giovanni Paolo II, all’interno della parrocchia della Beata Vergine del Rosario di Pescara, l’incontro dibattito sul tema “I Contenuti della Riforma. Dialogo trasversale sulla proposta referendaria”, che si è tenuto a ormai due settimane dal referendum confermativo della riforma costituzionale che chiamerà al voto gli italiani.
Un appuntamento, quest’ultimo, organizzato dall’arcidiocesi di Pescara-Penne e voluto fortemente dall’arcivescovo monsignor Tommaso Valentinetti: «Credo – esordisce il presule – che come cristiani e come credenti dobbiamo interrogarci seriamente su quello che sta per accadere in Italia, con il referendum confermativo riguardo alla modifica di una parte della carta costituzionale. Del resto, citando don Bosco, credo che non basta essere solo dei buoni cristiani, ma occorre essere anche dei buoni cittadini che hanno coscienza di cosa accade nella realtà della Cosa pubblica, che gestisce la nostra vita nelle città, nelle regioni e nella nazione».
Una coscienza e una consapevolezza che, però, appare messa in dubbia anche dal modo in cui la campagna referendaria è stata condotta dalle due fazioni del fronte del sì e del fronte del no: «Dico con rammarico – osserva monsignor Valentinetti – che in questo ultimo periodo, di fronte a questo quesito referendum che cambierà la costituzione (qualora prevalesse il sì) o meno (qualora prevalesse il no), sono scattati giochi e meccanismi di carattere squisitamente politico e partitico che stanno impedendo a noi tutti di comprendere, con chiarezza, i motivi per cui sarebbe giusto e legittimo cambiare la Costituzione o farla rimanere così com’è. Pertanto ho chiesto che potessimo avere questo momento di riflessione, il quale illuminasse le nostre coscienze, prima che arrivasse il voto del 4 dicembre».
Da qui l’approfondimento dei contenuti della riforma costituzionale, guidato dal costituzionalista Umberto Ronga: «Il referendum – esordisce il docente dell’Università Federico II di Napoli e dell’Istituto Bachelet di Roma, nonché presidente del Centro studi di Azione cattolica – è l’istituto trasversale per definizione, che i nostri padri costituenti hanno immaginato e questo referendum confermativo, benché sia complesso, mette nelle vostre mani l’esito della riforma e sarebbe davvero un peccato se il suo esito venisse sacrificato sull’altare di un voto fideistico, militante, di appartenenza o ideologico. Il mio, il nostro invito è che questo sia un voto libero e il voto è tanto più libero quanto più è consapevole».
Una consapevolezza che l’esperto ha contribuito a formare attraverso un’esposizione dei temi al centro del voto referendario (“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel – Consiglio nazionale economia e lavoro – e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016” come da quesito ufficiale) del tutto equidistante, così da far emergere per ciascuno di essi tanto le ragioni del sì quanto quelle del no: «Due posizioni – ricorda il professor Ronca – fortemente divaricate e fortemente divaricanti sul piano degli effetti prodotti nell’opinione pubblica. In specie da una parte penso alla tesi del sì, nella prospettiva di una riforma quasi salvifica, e dall’altra alla tesi del no, nella prospettiva del più grande attentato alla democrazia. Già la denominazione del quesito referendario, è stata oggetto di scontro tra le tesi del sì e quelle del no. Uno scontro che poi ha avuto seguito nel ricorso che non ha dato esito positivo nella prospettiva dei ricorrenti. Comunque occorre precisare subito che altre questioni sono oggetto del quesito referendario, benché non immediatamente evocate nella denominazione del quesito, e cioè “Nuove modalità per l’elezione del presidente della Repubblica, nuove modalità per l’elezione della Corte costituzionale, nuove funzioni attribuite alla Corte costituzionale e strumenti di partecipazione dei cittadini all’attività politica e legislativa».
Superamento del bicameralismo perfetto: «Il tema considerato il più rilevante sul piano della portata e della ricaduta sul piano politico, ovvero il superamento del bicameralismo perfetto: «Cioè – spiega Ronga – l’esigenza di superare l’assetto organizzativo che prevede che il Parlamento si articoli in due camere, la Camera dei deputati composta da 630 deputati e il Senato composto da 315 senatori, che svolgono le stesse funzioni in ordine al procedimento legislativo e in ordine del conferimento della fiducia al governo. Da dove nasce questa esigenza? Perché l’Italia ha un assetto bicamerale perfetto? Da una parte per l’esigenza di costruire un processo democratico e dall’altra per l’esigenza decisionale che, giornalisticamente, viene chiamata governabilità. Quando la Costituzione è stata scritta, durante la Guerra fredda che vedeva contrapposto l’asse di derivazione sovietico con quello occidentale, vi era l’esigenza di costruire un processo democratico in cui le regole del gioco creassero unione e non divisione. Successivamente, con il mutamento degli equilibri geopolitici, sono stati diversi i tentativi per superare questo sistema bicamerale, che però non hanno portato ad ottenere risultati. Ma se l’obiettivo è quello di allineare l’assetto italiano allo standard delle principali democrazie europee, dove nasce il conflitto? Come cambia il Senato? Nel numero dei senatori che passerebbero da 315 a 100, i quali non darebbero più la fiducia al governo. La camera politica rappresentativa della nazione resterebbe la Camera dei deputati, mentre il Senato si candiderebbe a rappresentare gli interessi regionali e territoriali venendo composta da sindaci e da consiglieri regionali. Quindi dei 100 senatori, 5 verrebbero eletti dal presidente della Repubblica e i restanti 95 comprenderebbero un sindaco per ogni regione (il criterio secondo cui sarà scelto un sindaco anziché un altro non è stato espresso nella disposizione transitoria) e tanti consiglieri regionali sulla base di un calcolo in seggi che guarda al dato demografico nazionale, computando quanti seggi dovranno essere attribuiti per ogni regione in modo proporzionale rispetto agli equilibri politici attualmente esistenti. È previsto che i senatori verranno eletti dai Consigli regionali, in modo conforme alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri, nell’ambito delle elezioni per il rinnovo degli organismi regionali. La disposizione transitoria della riforma, prevede che comunque sarà una successiva legge elettorale a perimetrare ed impostare la costruzione del primo Senato».
Tesi del No: «È una disposizione ibrida, in quanto non perimetrerebbe in modo chiaro come potrebbe essere costruito il nuovo Senato, soprattutto per quel che riguarda i sindaci. C’è diffidenza sulla base del criterio territoriale, che consentirà ad una classe politica additata come corrotta l’individuazione dei futuri senatori, consentendo su di essi l’estensione dell’immunità parlamentare».
Tesi del Sì: «Giuridicamente non c’è bisogno di un’altra legge per la costruzione del primo Senato. La disposizione è frutto di una negoziazione parlamentare molto faticosa, e specie per un emendamento che la maggioranza del Partito democratico ha concesso alla sua minoranza, ed è una disposizione aperta (a partire dalla scelta del criterio di individuazione dei sindaci) che auspica da una parte, in sede di prima applicazione, che il sistema politico potrà mostrarsi più maturo nella gestione di questi aspetti non perimetrati, e poi confida nell’approvazione di una legge elettorale che regoli in modo chiaro tutto quello che la disposizione non riesce a regolare».
Poteri delle Camere
«Il Senato non dovrà dare più fiducia al governo e si candida ad assumere un altro ruolo dal punto di vista legislativo, assumendo funzioni differenti da quelle della Camera superando l’articolo 70 della Costituzioni che assegna un potere legislativo eguale alle Camere, che votano entrambe la legge dando vita ad un “ping pong” potenzialmente infinito qualora una delle due apporti modifiche, finché il Governo non decida di porre la fiducia. Ma quali sono i nuovi procedimenti previsti dalla riforma. Corrisponderebbero a tre principali procedimenti, tenendo conto che nel dibattito si discute anche su quanti potranno essere i nuovi procedimenti e se questi procedimenti andranno a semplificare o invece a complicare l’attuale procedura.
- Procedimento bicamerale: come l’attuale, che riguarderà poche materie (revisione costituzionale, la valorizzazione dell’interesse nazionale – ad esempio la tutela delle minoranze linguistiche – e soprattutto la materia elettorale, relativa alla composizione del Senato con tutte le difficoltà della conservazione del veto della Camera sul Senato);
- Procedimento monocamerale o, se vogliamo, a prevalenza della Camera: su questo metodo la tesi del sì investe in modo maggiore per dimostrare la semplificazione che deriverebbe dal procedimento. In questo caso, la maggioranza delle materie (anche sulla base dei regolamenti parlamentari) vanno nelle mani della Camera, ma il Senato può intervenire senza avere un ruolo interdittivo, ovvero se la Camera in terza lettura intenderà procedere all’approvazione di una legge, potrà farlo prescindendo dal punto di vista del Senato. Si passa da un assetto Camera-Senato-Camera-Senato ad un altro Camera-Senato-Camera;
- Possibilità della Camera di appropriarsi anche delle competenze riservate al Senato, quando è necessario tutelare l’interesse nazionale (quarto comma articolo 117) a maggioranza rinforzata».
Il ruolo del Governo
È uno dei temi più divisivi nel dibattito costruito attorno alla riforma.
Tesi del No: Grande accentramento di potere nelle mani del governo;
Tesi del Sì: Non si tratta di un accentramento, ma di dare al governo un minimo di stabilità nel procedimento.
«Ma se la nostra è una forma di governo parlamentare che si regge nel rapporto di fiducia tra camere e il governo mette il Parlamento al centro del sistema politico, essendo esso un organo esecutivo, da dove nasce l’esigenza di rafforzare il ruolo di un organismo che dovrebbe porsi in esecuzione della volontà parlamentare? I nostri padri costituenti che scelsero una forma di governo parlamentare, a causa di motivazioni di natura geopolitica che richiedevano favorire un processo di nascita della democrazia, spiegarono anche la necessità che successivamente si individuassero dispositivi costituzionali, i quali consentissero ad azioni di governo di potersi sostenere per evitare la degenerazione del parlamentarismo (tecnicamente la degenerazione della forma di governo parlamentare non assembleare) e semplificando l’indecisione, la paralisi, l’instabilità del sistema che in parte ha prodotto in Italia 63 governi in 70 anni. Qual è l’intervento che la riforma promuove sul Consiglio dei ministri: la possibilità di chiedere alla Camera di scrivere entro 5 giorni e di mettere a votazione entro 7 giorni quei disegni di legge che il governo reputi prioritari per l’attuazione del proprio indirizzo politico. Questo, per fare in modo che alcune promesse fatte in sede elettorale possano essere auspicabilmente prodotte in questo procedimento (Tesi del sì).
Allo stesso tempo, vengono introdotti limiti all’abuso del decreto legge nella revisione costituzionale, ma va dette che anche la legge ordinaria e la giurisprudenza costituzionale avevano già detto parole di chiarezza su questo tema. E poi viene introdotto (anche se rinviato alla Camera per la regolamentazione) lo Statuto delle opposizioni. Da una parte il governo cerca di rivendicare un percorso un po’ più forte, dall’altra cerca di promuovere la tutela delle minoranze. La riforma opera molto spesso rinvii alla legislazione attuativa. Com’è possibile valutare questi rinvii?»
Tesi del no: Il governo getta un po’ di fumo negli occhi, “facciamo lo Statuto delle opposizioni, ma lo rinviamo alla regolamentazione della Camera”
Tesi del sì: Non è affidabile alla Costituzione la regolamentazione di un meccanismo parlamentare in senso stretto. La Costituzione definisce il principio e il regolamento della Camera dovrà occuparsi di questo aspetto.
Tutti questi rinvii sono giudicati in chiave critica dalla tesi del No e in chiave di potenzialità per migliorare in sede attuativa dalla tesi del Sì.
Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione
«Nel 2001 viene approvata un’importante riforma della Costituzione, che riguardava i rapporti tra lo Stato e le Regioni (legge 3/2001). Una legge approvata con tre voti di scarto e poi confermata dal successivo referendum. La riforma era stata mossa per valorizzare il ruolo delle Regioni, attivando il principio di sussidiarietà verticale, individuava un ambito di competenze definito “concorrete”, in cui Stato e Regioni avrebbero dovuto lavorare insieme. Avrebbero dovuto perché, sistematicamente, Stato e Regioni sistematicamente litigavano su chi doveva fare cosa. Un conflitto risolto dalla Corte costituzionale la quale ha, tendenzialmente, riportato questi provvedimenti sotto la protezione statale in nome dell’interesse nazionale. In che modo interviene la riforma? In maniera diversa rispetto a quanto previsto nel 2001, valorizzando il ruolo dello Stato rispetto alle Regioni, ma allo stesso tempo fotografando quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale, dal 2003, ha già prodotto nei fatti.
- Viene soppressa la parola “Provincia” dalla Costituzione: le Province cesseranno di essere un ente della Repubblica, ma si tratta di una soppressione di carattere principalmente testuale perché sappiamo che c’è stato un processo di riordino molto diviso, apprezzato da alcuni e criticato da altri, prodotto dalla legge Delrio.
Questo tema della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione è importante, ma è meno percepito dall’opinione pubblica, perché ha meno a che fare, nell’immediato, con il ragionamento partitico o politico con cui è stata costruita la riforma e la mia impressione è che questo tema si confronta molto con la sensibilità dei cittadini che deriva anche dall’appartenenza territoriale. Ad esempio, nella prospettiva della riforma, il tema della sanità prevedrebbe l’individuazione di costi standard (è il caso della siringa che ha due prezzi diversi a seconda che la si acquisti a Milano o a Napoli) confrontarsi con un assetto che guarda all’uguaglianza formale, pur concedendo autonomia alle Regioni dal punto di vista organizzativo.
Gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica
La riforma interviene sulla disciplina dell’articolo 75 (Referendum abrogativo), dell’articolo 71 (iniziative di legislazione popolare) prevedendo un quarto comma sull’ipotesi dell’istituzione di referendum d’indirizzo, propositivi e di modalità di consultazione degli interessi.
- Referendum abrogativo: è il principale strumento di democrazia diretta che i cittadini hanno avuto e hanno a disposizione. Per cui 5 Consigli regionali o 500 mila elettori possono, alla luce di un procedimento laborioso, possono abrogare una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. Sappiamo che un referendum abrogativo, per avere un risultato, deve innanzi tutto superare un quorum di validità che corrisponde alla metà più uno degli aventi diritto al voto. È stato calcolato che il 41% (circa) delle iniziative referendarie che sono state compiute in Italia sono fallite per il mancato raggiungimento del quorum. Questo che cosa significa e perché si è prodotto? Da una parte perché c’è stata una più generale disaffezione al voto dei cittadini, dall’altra perché molto spesso i cittadini non hanno vissuto con consapevolezza e con spirito di cittadinanza le vicende referendarie. La riforma interviene prevedendo la possibilità che qualora siano 800 mila i cittadini firmatari, il quorum di validità non debba più corrispondere alla metà più uno degli aventi diritto, come resta nel caso in cui i firmatari fossero 500 mila, ma alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Questo del referendum è l’unico elemento auto-applicativo, che non opera un rinvio, in caso di esito positivo del voto referendario.
- Leggi d’iniziativa popolare: in questo caso 50 mila elettori possono presentare e sostenere in Parlamento un progetto di legge in articoli, affinché l’Assise possa tenerne conto. L’esperienza ci dice che non sono state molte le iniziative depositate dai cittadini e ci dice anche che, molto spesso, queste iniziative non sono rimaste considerate dal Parlamento. La riforma, su questo, prevede da una parte l’innalzamento del numero delle firme da 50 mila a 150 mila e poi prevede l’obbligo della Camera (rinviato a regolamento della Camera) della presa in visione da parte del Parlamento.
- Referendum d’indirizzo propositivi e modalità di consultazione: sono previsti, ma si rinvia l’istituzione e l’attuazione a future leggi costituzionali.
- Elezione del presidente della Repubblica: attualmente il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, integrato dai delegati regionali, con la maggioranza dei due terzi dal primo al terzo scrutinio e con la maggioranza assoluta dal quarto scrutinio. Nella prospettiva della riforma, si prevede sempre l’elezione da parte del Parlamento in seduta comune, non più integrato dai delegati regionali già presenti in Senato, a maggioranza dei 2/3 nei primi due scrutini, dei 3/5 dei componenti dal quarto al sesto scrutinio e dei 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio. A nessuno sfugge la delicatezza del terzo scrutinio, oggetto di interpretazioni:
Tesi del No: Delicato e pericoloso
Tesi del Sì: Fortemente garantista
Ma questo dei controlli è un altro tema molto condizionato dal combinato disposto legge elettorale – revisione.
- Soppressione del Cnel (Consiglio nazionale economia e lavoro): organismo di rilievo costituzionale che avrebbe avuto il compito di proporre legislazione al Parlamento in materia economico-sociale, ma che non ha dato una grande prova di se stesso anche per l’insipienza del Parlamento che non ne ha recepito le iniziative. Se ne prevede la soppressione e mi sembra di poter dire che su questo tema vi è una tendenziale convergenza nella tesi del Sì e in quella del No.
- Elezione e poteri della Corte costituzionale: il referendum prevede che la Corte, che per 1/5 è eletta dal Parlamento, tre giudici verranno eletti dalla Camera, due dal Senato e ad essa viene attribuito anche la funzione di giudicare in via preventiva sulla modifica di una legge elettorale.
- La legge elettorale: questo è un tema che sta condizionando il dibattito sulla riforma, ma noi il 4 dicembre non andremo a votare sulla legge elettorale, che il nostro ordinamento non inserisce in Costituzione, e può essere modificata prima, durante e dopo la revisione costituzionale. Nel dire questo, devo anche dire che pur essendo su due piani formali diversi, a livello sostanziale si condizionano vicendevolmente , perché le leggi elettorali contribuiscono a costruire le maggioranze parlamentari. Partiamo dal 2005, quando veniva approvata la legge elettorale 270 da noi conosciuta come “Porcellum”. Un testo approvato da una maggioranza ristretta e delegittimato il giorno seguente dal suo stesso estensore. Ora tutte le forze politiche dell’arco costituzionale, hanno preso le distanze dalla legge elettorale definendola nefasta, in quanto prevedeva un premio di maggioranza che scattava per una lista a prescindere dal raggiungimento di una soglia minima, e scellerata perché sottraeva ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in ragione di un meccanismo di liste bloccate lunghe e di candidature multiple. Le forze politiche, nonostante avessero asserito la negatività di questa legge, dal 2005 al 2016 non sono riusciti a cambiare questa legge. Ci ha pensato la Corte costituzionale, peraltro con un intervento molto discusso, attraverso la legge 1 del 2014 con la quale ha dichiarato parzialmente illegittimo il Porcellum, intervenendo nel colpire i correttivi maggioritari che aveva apportato sul premio di maggioranza (su soglie e liste bloccate). Eliminando questi elementi maggioritari, è rimasto un impianto proporzionale tutt’ora valido al Senato. Nel 2015 veniva approvata un’altra legge elettorale, l’Italicum, un altro testo maggioritario secondo il quale la lista che raggiunga la soglia del 4%, consegue il premio di maggioranza. E se questo non accade al primo turno, accade al ballottaggio. Questa legge è stata approvata, forse, nel convincimento del legislatore che il referendum avrebbe avuto esito positivo, essendo stata costruita solo per la Camera. Così, nel caso il referendum avesse esito negativo e la legge elettorale non venisse modificata, se ci fosse una crisi di governo si andrebbe a votare con due leggi elettorali: con il Porcellum prodotto dalla Corte (Consultellum) al Senato e con l’Italicum alla Camera, con buona pace dell’omogeneità politica Camera-Senato. D’altra parte, in queste ore le forze politiche stanno discettando sulla possibilità di modificare la legge elettorale, con il Movimento 5 stelle che si è dichiarato favorevole a un modello proporzionale, nel Pd si è aperto un dibattito sui capilista bloccati e sull’estensione del premio di maggioranza non più alla lista, ma alla coalizione di liste, mente nel centro-destra si discetta in ordine alla possibilità di modifica senza che vi sia una formula precisa. L’unica certezza è che la Corte costituzionale sarà chiamata a giudicare anche l’Italicum. Avrebbe dovuto farlo il 4 ottobre scorso, ma ha rinviato a dopo il referendum per evitare di assumere una decisione che potesse cadere nel fuoco del dibattito politico, a detta di tutti molto saggiamente.
Questo referendum non prevede un quorum di validità: pur andando a votare in pochi, la maggioranza deciderebbe l’esito del referendum. Per questo bisogna ringraziare l’arcivescovo e chi ha immaginato un momento di confronto, perché i cittadini su questa vicenda hanno un ruolo determinante. Comunque, la Costituzione era, è e deve restare la Costituzione di tutti e non è pensabile che ciò che ci sarà all’indomani del 4 dicembre possa essere la Costituzione di una parte di questo Paese, sia che sia la Costituzione vigente, sia che sia la Costituzione riformata. E allora l’invito è sempre più a depurare questo voto da ogni condizionamento di carattere politico e partitico, non essendo un voto su di un governo o su di un congresso di partito».
È stato l’arcivescovo Valentinetti a concludere l’interessante e accesso incontro-dibattito, caratterizzato anche dall’esposizione delle ragioni del sì e del no da parte di due cittadini e da un successivo confronto con l’esperto: «Dobbiamo andare a votare – esorta il presule – e, dovendo andare a votare, dobbiamo avere la coscienza chiara se dobbiamo votare sì o se dobbiamo votare no. Non è sempre detto che il legislatore debba avere l’ultima parola. È vero che la democrazia debba avere un popolo sovrano, deve esercitare i suoi diritti e i suoi doveri. Come credenti è un impegno fondamentale, non possiamo fare come gli struzzi che nascondono la testa sotto la sabbia e a dire “Ma tanto ci sono i politici che sono sempre uguali”. Saranno anche sempre uguali, ma se li vogliamo cambiare, potrebbe essere questo il momento in cui li cominciamo a cambiare».
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